NATURA E COMPITI ISTITUZIONALI

Art. 1.
Natura dell’Azienda

1. L’ATER di Chieti, dotata di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, è Ente Economico in quanto abilitata ad operare sul libero mercato con criteri di economicità concorrenziale ed è Ente Pubblico in quanto istituzionalmente abilitato a:
a) facilitare l’accesso alla casa nel rispetto della funzione sociale che la Regione riconosce alla edilizia residenziale pubblica;
b) indirizzare, assistere ed espletare i compiti che possono ad essa essere affidati dagli Enti Locali e dagli altri Enti Pubblici territoriali, nei limiti che saranno individuati dalla Regione.
2. L’ ATER è dotata di proprio Statuto approvato dal Consiglio Regionale su proposta deliberata con la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Con le stesse modalità è approvata ogni eventuale modifica statutata.
3. L’ATER persegue il raggiungimento dei fini istituzionali con criteri d’efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.

Art. 2
Sede

1. L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Chieti ha la propria sede in Chieti – Via Silvino Olivieri, 59.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire anche uffici periferici operativi.

Art. 3
Attività dell’ATER

1. L’ATER, nell’ambito della competenza territoriale attribuita, provvede a:
a) Attuare interventi di recupero di cui all’art. 31 della Legge 5 agosto 1978,
n.457, al patrimonio in gestione nonché per conto di altri Enti e soggetti privati;
b) Gestire il patrimonio di proprietà del trasformato IACP ad esso trasferito, nonché quello di Enti pubblici, territoriali e non, affidati alla loro gestione, o di privati;
c) Promuovere presso i Comuni dell’ambito di competenza un punto di informazione al servizio degli utenti;
d) Promuovere e coordinare la partecipazione dei cittadini ai programmi di riorganizzazione urbanistica nel territorio comunale;
e) Espletare tutti i compiti che possono essere ad essa affidati dagli Enti locali in materia di predisposizione di piani urbanistici, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini dell’attuazione e gestione unitaria del complesso dei beni di proprietà pubblica al servizio della residenza;
f) Promuovere l’accesso degli Enti locali alle risorse finanziarie destinate al recupero abitativo, ivi compresa l’attivazione di nuovi canali finanziari che consentano di ottimizzare l’impiego delle disponibilità complessive rispetto alle caratteristiche specifiche dei programmi.
2. La Giunta Regionale individua con propria deliberazione i settori di intervento e le attività per cui lo stesso Ente Regione e gli altri Enti Pubblici territoriali e non, utilizzeranno 1’ATER per l’espletamento dei compiti indicati al 1° comma.
3. Per lo svolgimento delle attività l’ATER potrà compiere tutte le necessarie operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano disposte dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso Società per Azioni all’uopo autorizzate dalla Giunta Regionale. E’ altresì soggetta ad autorizzazione regionale ogni partecipazione della costituenda S.p.A. ad altre società di capitali.
Per quanto di propria competenza e con accordi con altri Enti pubblici o privati, l’ATER favorirà la realizzazione di abitazioni che abbiano, sia in termini di vendita che di locazione, fini calmieratori sul mercato edilizio.

GLI ORGANI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 4
Organi

1. Sono organi dell`ATER:
a) Il Consiglio di Amministrazione;
b) Il Presidente;
c) Il Direttore;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

2. La composizione, la costituzione e la durata in carica degli Organi dell’ATER sono disciplinate dalla legge regionale istitutiva n, 44/99 e successive modificazioni ed integrazioni, parimenti è disciplinato dalla legge istitutiva il trattamento economico di Presidente, Vice Presidente e Consiglieri.

Art. 5
Consiglio di Amministrazione

1) Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa .statale e regionale in materia, e comunque quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell’ATER.
2) In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio di Amministrazione.
3) Per i Consiglieri che senza giustificato motivo, da formalizzarsi al Presidente, non partecipano a tre sedute consecutive o a 10 sedute complessive nel corso del mandato, viene proposta la decadenza all’organo di competenza regionale per la nomina.
4) II Consiglio di Amministrazione, in via ordinaria, è convocato dal Presidente almeno una volta a bimestre o ogniqualvolta il Presidente lo stimi opportuno o quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri o 2 revisori dei conti.
5) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente mediante: comunicazione per lettera raccomandata, fax, fonogramma, posta elettronica. Le convocazioni dovranno indicare l’ora ed il luogo e specificare singolarmente gli argomenti da trattare; dovranno essere comunicate almeno 3 gg. prima di quello fissato per la seduta. In caso di urgenza, la comunicazione potrà essere effettuata, o possono essere aggiunti nuovi argomenti, almeno 24 ore prima della seduta; nel corso della seduta non possono essere trattati argomenti non comunicati tempestivamente, a meno che non vi sia la presenza di tutti i componenti ed il loro accordo unanime alla trattazione.
6) Le adunanze dei Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; possono essere ammesse persone estranee solo per comunicazioni o approfondimenti istruttori o tecnici sugli argomenti all’ordine dei giorno.
7) Le sedute sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza sua dal Vicepresidente ed in caso di loro assenza dai Consigliere più anziano di età fra i presenti.
8) Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei componenti e la maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto di chi presiede.
9) Le votazioni sono di regola sempre palesi, sono segrete quando si tratta di questioni concernenti persone.
10) I membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti ed affini fino al 4° grado e di società delle quali siano amministratori o soci illimitatamente responsabili nonché nei casi previsti dall’art. 2373 dei c.c.. Il divieto comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.
11) Il comma IO si applica anche ai revisori, al Direttore e a chi ne fa le veci.
12) Il processo verbale della seduta contiene i nomi dei Consiglieri e con l’espressione del voto. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far risultare nel verbale i motivi del proprio voto.
13) I verbali delle adunanze del consiglio sono firmati da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e verbalizzante. In caso di impedimento del direttore le funzioni di segretario saranno svolte dal Dirigente da esso designato.
14) La proposta di decadenza dei consiglieri è formulata con delibera del Consiglio di Amministrazione dopo formale contestazione all’interessato delle motivazioni e assegnazione di un termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte.

Art.6
Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’ATER, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, assicura l’attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio, sovrintende al buon funzionamento dell’Azienda e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni.
2. Il Presidente esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di necessità ed urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio, che devono essere sottoposti all’esame dello stesso nella prima adunanza successiva.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in caso di assenza dei Vice Presidente, dal Consigliere più anziano per età.

Art. 7
Direttore

1. Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, deve avere i requisiti di cui alla L.R.44/99.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato e della durata massima di tre anni. L’incarico può essere rinnovato ma non può comunque protrarsi oltre il 65° anno di età. Il Presidente stipula il contratto e lo risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, qualora risultino dal bilancio di esercizio rilevanti perdite “colpose” derivanti dall’attività di gestione o in caso di violazione di leggi o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal Collegio dei revisori.
3. Il trattamento economico del Direttore è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. L’incarico di Direttore non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell’ATER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi. Egli può accettare incarichi professionali estranei all’Azienda, se autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dal relativo contratto, qualora i medesimi non siano in contrasto con gli interessi dell’Azienda stessa.
5. Al Direttore è consentita l’iscrizione all’albo professionale, se ammessa dalla legge sull’ordinamento professionale della categoria di appartenenza, nonché all’albo regionale dei collaudatori o di albi similari regionali e nazionali.
6. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione Abruzzo o degli Enti pubblici istituiti o trasformati dalla Regione, l’incarico di Direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Art. 8
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Al Collegio dei revisori si applicano le norrne di cui ai D.P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986, circa la durata dell’incarico e cause di cessazione, l’incompatibilità e l’ineleggibilità, il suo funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità. Il relativo compenso è determinato con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione.
2. Si applicano altresì le norme del nuovo codice civile.
3. I revisori hanno facoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione.

COMPITI E FUNZIONI
Art. 9
Consiglio di Amministrazione

Indirizzo politico – amministrativo

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo e di direzione politico-amministrativa, che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Nel rispetto delle linee di indirizzo generali delineati dal Consiglio Regionale spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) Deliberare la proposta di Statuto da sottoporre all’approvazione della Regione;
b) Approvare i regolamenti interni;
c) Stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone l’attuazione, anche mediante relazioni semestrali da inviare alla Giunta regionale;
d) Approvare i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il piano-programma e il bilancio di esercizio quali atti fondamentali dell’ATER;
e) Nominare il Direttore;
f) nominare il dirigente chiamato a sostituire temporaneamente il Direttore in caso di suo impedimento o assenza, su proposta del Presidente e parere del Direttore medesimo;
g) Definire i piani annuali e pluriennali di attività ed approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione;
h) Deliberare la struttura organizzativa dell’Azienda, la dotazione di personale ed i criteri per l’assunzione di personale;
i) Deliberare la partecipazione dell’azienda a Società, enti e consorzi, e la costituzione di apposite SpA, anche minoritarie;
j) Approvare le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e delle leggi regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione;
k) Propone all’ A.R.E.T. la quota di programma per nuove costruzioni,da realizzarsi con i proventi derivanti dalla Legge 560/93, da inserire nei piani annuali e pluriennali di attività.
I) Nominare i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’ammissione di personale. Tali Commissioni saranno presiedute dai Direttore;
m) Nei casi che esulano dalla mera gestione di competenza del Direttore e dei Dirigenti o delle competenze non discrezionali che la legislazione regionale attribuisce al Presidente, adotta i provvedimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di programma e per un’ oculata gestione dell’Azienda.

Art. 10
Presidente dell’ATER

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Ente. E’ suo compito:
a. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e determinare gli argomenti da inserire all’ordine del giorno del Consiglio stesso;
b. intrattenere le relazioni, sottoscrivere gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, partecipare agli accordi di programma ed alle conferenze di servizio, nonché sottoscriverei provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari;
c. seguire e sovrintendere sull’andamento dell’Azienda, sull’operato del Direttore e vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni.
d. adottare in caso di necessità e di urgenza, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all’esame dello stesso nella prima seduta successiva;
e. diffida il Direttore ad adempiere gli atti di competenza in caso di inerzia o di inadempienza e , nel caso permanga l’inerzia o l’inadempienza, affida i compiti specifici ad altro dirigente;
f. proporre al Consiglio, sentito il parere del Direttore, la nomina del sostituto temporaneo del Direttore;
g. trasmettere al Presidente della Giunta regionale le deliberazioni soggette al controllo;

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in caso di assenza del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano per età.

Art. 11
Direttore dett’ATER

1. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’azienda verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strutturali e di controllo. Il Direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati. In particolare il Direttore:
a) Formula proposte al Consiglio di Amministrazione e partecipa alle sedute del Consiglio verbalizzando le determinazioni assunte;
b) Esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e Presidenziali;
c) Cura gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
d) Predispone il piano programma, i bilanci di previsione annuale e pluriennale ed il bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
e) Presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure;
f) Stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;
g) Dirige il personale attraverso atti di gestione privati e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l’economicità e la rispondenza dell’azione tecnico-amministrativa ai fini dell’Azienda;
h) Se delegato dal Presidente, rappresenta in giudizio l’Azienda con facoltà di conciliare e transigere nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;
i) Esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti;
j) Esprime parere circa la designazione del suo sostituto temporaneo;

2. Il Direttore può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione, per “culpa in eligendo” o “in vigilando”;

3. Il Direttore inoltre:

  • determina i criteri generali di organizzazione degli uffici e predispone i relativi provvedimenti esecutivi;
  • verifica e controlla l’attività dei dirigenti, eventualmente anche con l’esercizio del potere sostitutorio in caso di inerzia degli stessi; coordina le attività dei responsabili dei procedimenti ex lege n.241/90;
  • adotta le misure disciplinari e di responsabilità nei confronti dei dirigenti per atti e comportamenti che esulano da quelli messi in atto per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
  • firma congiuntamente al dirigente finanziario i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
  • esprime pareri, se richiesti dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione, su delibere e proposte da portare in discussione al C.d.A.; in tal caso del parere deve farsi menzione nell’atto deliberativo;
  • può designare quale ufficiale rogante per gli atti di riscatto e di vendita e per i contratti di appalto, un Dirigente dell’ATER;
  • predispone e presenta al Presidente, semestralmente o a richiesta dello stesso Presidente o del C.d.A, una relazione sull’andamento della gestione.

Art. 12
Collegio dei Revisori dei Conti

Oltre all’attività prevista dal codice civile il Collegio dei Revisori dei Conti deve assicurare il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico – finanziaria ed in particolare:

  1. – accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
  2. – l’osservanza delle norme tributarie e degli adempimenti contributivi;
  3. – accompagnare il bilancio di esercizio con dettagliata e documentata relazione;
  4. – fare riscontri di cassa trimestrali;
  5. – vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attiene alla gestione finanziaria.


PATRIMONIO, FINANZA E CONTROLLO
ART. 13
Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Ater è costituito:
a) da alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati con finanziamenti a totale o parziale carico dello Stato, con fondi propri o con altri finanziamenti pubblici e privati;
b) da immobili ad uso diverso di abitazioni, aree fabbricabili e terreni;
c) da lasciti, eredità, donazioni ed elargizioni, pervenuti ed accettati con le modalità di legge;
d) mobili, arredi ed attrezzature varie.

Art. 14
Finanza e Contabilità dell’ATER

1. Sono fondamentali i seguenti atti di pianificazione e di gestione:
a) Un piano-programma che fissa le scelte ed individua gli obiettivi, secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio Regionale; in particolare nel piano programma devono essere illustrati:

  • – Il programma pluriennale degli investimenti e le modalità di finanziamento;
  • – I livelli di erogazione dei servizi;
  • – Gli indici di produttività aziendale;
  • – Le previsioni e le proposte in. ordine alla politica dei canoni, tenendo conto delle norme previste nella legge 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modificazioni.

b) Il bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con le scelte e gli obiettivi fissati dal Consiglio Regionale e del piano programma, articolato per singoli programmi e per progetti, con le previsioni dei costi e dei ricavi per ogni esercizio;
c) Il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatta in conformità dei principi desumibili dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile;

2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate e dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dal bilancio tipo.
La contabilità generale è strutturata in maniera da garantire le stesse informazioni fornite dalle società private seguendo, nella redazione dei bilanci, i medesimi principi contabili;
3. La contabilità analitica deve fornire le informazioni per razionalizzare le scelte di gestione, i dati relativi ai costi e ai ricavi, specificando in particolare:
a) La quota dei costi generali non ripartibili;

b) La quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;
c) La differenza tra il prezzo di mercato dei servizi espletati ed i canoni in concreto applicati.
4. Il regolamento di contabilità.

Art. 15
Fonti di finanziamento

1. L’ATER provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
a) I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) I rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta Regionale;

c) L’alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale vigente;

d) Gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste al precedente art. 9, prefissati dal Consiglio di Amministrazione.

e) Ogni ulteriore eventuale contributo o finanziamento da parte dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione, di altri Enti Pubblici o da parte di privati.

Art. 16
Vigilanza – Controllo sugli atti e sugli organi dell’ATER

1. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Regionale, esercita la vigilanza sull’ATER e può disporre le ispezioni e verifiche.
2. Sono soggetti a controllo di legittimità da parte della Giunta Regionale i seguenti atti dell’ATER:
a) I regolamenti e l’ordinamento degli uffici e del personale;

b) Il bilancio di previsione e di esercizio.

Art. 17
Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse, l’ATER applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal regolamento di contabilità,
2. II controllo di gestione deve consentire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’Azienda, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Sulla base dei parametri di efficacia predisposti e riscontrati dal responsabile dell’ufficio controllo interno il Direttore effettuerà valutazioni di merito sui singoli dirigenti responsabili dei relativi budget; a fianco del consiglio di amministrazione per il controllo politico strategico e per il contrailo del Direttore si provvederà alla nomina di apposito nucleo di valutazione, formato da esperti della materia, anche in consorzio con le altre ATER d’Abruzzo.

Art. 18
Bilancio preventivo e di esercizio

L’esercizio finanziario dell’ATER decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Tre mesi prima della fine di ciascun esercizio il Presidente dovrà sottoporre all’approvazione del Consiglio lo schema del Bilancio preventivo per l’esercizio successivo. Il Bilancio dovrà essere trasmesso insieme alla relazione illustrativa del Presidente, e la delibera del Consiglio di Amministrazione alla regione per l’approvazione almeno due mesi prima dell’inizio dell’esercizio finanziario cui esso si riferisce. Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il Presidente dovrà sottoporre il conto consuntivo particolarmente illustrato al Collegio dei Revisori, il quale dovrà, nel termine di un mese riferirne con apposita relazione. Detto conto consuntivo con la relazione del Presidente del Collegio dei revisori verrà sottoposto al Consiglio di amministrazione, per essere approvato, entro il 30 aprile, Intervenutane l’approvazione, il conto consuntivo sarà trasmesso, nei termini di legge, alla Regione per il relativo controllo previsto dalla L.R. 44/99.

Art. 19
Trattamento normativo ed economico del personale dell’ATER

1. Entro un anno dall’approvazione della dotazione organica da parte dell’ATER la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella risultante dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL) FEDERCASA.
2. Nella fase di prima applicazione, il personale che risultasse in esubero a seguito dell’approvazione delle dotazioni organiche sarà collocato presso le Amministrazioni del comparto Regione-Enti Locali, mediante le procedure previste dalle norme per la mobilità. AI termine delle procedure di mobilità, il personale rimasto privo di collocazione è inquadrato nei ruoli della Regione Abruzzo.
3. Sono fatti salvi i concorsi banditi dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari per l’assunzione di personale le cui procedure siano iniziate alla data di entrata in vigore della L.R. 44/99.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 20
Liquidazione dell’ATER

1. La liquidazione dell’A.T.E.R. potrà avvenire solo per decisione della Regione ed a seguito di scioglimento dell’Azienda e relativa nomina, di un commissario liquidatore.

Art. 21
Regolamenti dell’ATER

1. Entro sei mesi dall’approvazione dello Statuto da parte della Regione, si provvederà alla approvazione dei regolamenti interni mancanti ed alla revisione, se necessario, di quelli esistenti. Nelle more di questi adempimenti restano validi, se non in contrasto con le normative vigenti, gli attuali regolamenti.

Art. 22
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni sugli enti locali economici in particolare sulle aziende speciali di cui alla legge 142/90 e quelle, in quanto compatibili, della L.R. 44/99 e seguenti e LR. 77/99.

DELIBERAZIONE C.d.A. N.47 DEL 07/11/2000