Trascorsi 10 anni dalla registrazione dell’atto di acquisto dell’alloggio e comunque alla fine del pagamento rateale, l’Azienda provvede a valutare la possibilità di esercitare il diritto di prelazione e con disposizione direttoriale assume le determinazioni che vengono comunicate all’interessato (Articolo 1 comma 25 LEGGE 560/93). Se l’alloggio è stato acquistato in base alla legge 08/08/1997 n.513, affinché l’Azienda rinunci ad esercitare tale diritto, l’interessato deve versare una somma pari al 10% + IVA al 20% del valore catastale dell’alloggio.
Su richiesta dell’interessato, dopo aver stipulato il contratto per l’ acquisto dell’alloggio con pagamento rateale, è possibile chiedere l’estinzione anticipata del mutuo senza alcun costo aggiuntivo con il solo versamento della restante quota capitale calcolata e comunicata dal Servizio Patrimonio
Per un periodo di 10 (dieci) anni o, nel caso di pagamento rateizzato, fino a quando non è stato pagato interamente il prezzo, l’alloggio non può essere in alcun modo alienato, donato e né può essere modificata la destinazione d’uso.
- pagamento in unica soluzione con riduzione del 10% del prezzo di cessione;
- pagamento rateizzato con:
- versamento, all’atto della stipula, di una quota non inferiore al 30% del prezzo di cessione;
- rateizzazione della parte rimanente al massimo per 15 anni ad un interesse pari al tasso legale in corso, iscrizione ipotecaria a garanzia e polizza assicurativa a garanzia di danni causati da incendi, fulmini ed esplosioni di gas, vincolata a favore dell’Azienda per la durata della rateizzazione.
In base ai commi 10 e 10bis della Legge n. 560/93 e cioè:
Rendita catastale x 100 – riduzione dall’1% fino al 20% per ogni anno di vetustà dell’immobile.
All’importo così determinato si applica un’ulteriore riduzione del 10% in caso di pagamento in unica soluzione.
Il sopra citato importo è maggiorato delle spese di manutenzione straordinaria eseguite dall’Azienda o dal Condominio costituito.
Si, e fino a quando avrà un reddito familiare complessivo inferiore a quello stabilito dal CIPE, rimarrà assegnatario del medesimo alloggio che conduce in locazione.
- a) l’alloggio deve essere inserito nel piano di vendita approvato dalla Regione Abruzzo;
- b) l’assegnatario deve occupare l’alloggio con regolare contratto di locazione da oltre 5 (cinque) anni, ed essere in regola con i pagamenti;
- c) l’assegnatario ed i familiari conviventi devono conservare i requisiti prescritti per l’assegnazione di un alloggio e.r.p.
Il provvedimento di decadenza è pronunciata dal Sindaco, a seguito di parere della Commissione Assegnazione Alloggi, nei casi in cui l’assegnatario :
– abbia ceduto in tutto o in parte l’alloggio assegnatogli
– non occupi stabilmente l’alloggio
– abbia adibito l’alloggio ad attività illecite
– abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione
– fruisca di un reddito complessivo superiore al limite stabilito per la permanenza per tre accertamenti annuali consecutivi.
La sanatoria è possibile nei casi in cui l’occupante senza titolo :
– ha i requisiti prescritti per la permanenza in un alloggio popolare
– ha occupato l’alloggio almeno un mese prima la data del 31 maggio 2007 senza denuncia penale
– è in regola con il pagamento dei canoni di locazione
La richiesta di sanatoria deve essere formulata al Sindaco del Comune ove è ubicato l’alloggio e per conoscenza all’Ater.
E’ possibile ospitare temporaneamente nell’alloggio terze persone, per esigenze di assistenza ed altri seri motivi familiari, da documentare.
Occorre l’autorizzazione preventiva dell’Ater; l’ospitalità può durare due anni, prorogabili al massimo fino a quattro.
L’ospitalità temporanea non dà nessun diritto al subentro nel contratto di locazione e non incide sul canone.
I bandi di concorso per le assegnazioni vengono emanati dai Comuni in relazione alla disponibilità di alloggi in costruzione o di risulta.
Tutte le assegnazioni sono effettuate esclusivamente dai Comuni secondo l’ordine dato dalle graduatorie definitive . predisposte dalle Commissioni Assegnazione Alloggi , a seguito di bandi pubblici emanati dagli stessi Comuni. L’Ater quindi, deve provvedere, a seguito di comunicazione dei Comuni, a consegnare gli alloggi.
L’autorizzazione al cambio consensuale è rilasciata dall’ Ater a seguito di richiesta. L’Ater controlla che sia rispettato lo standard abitativo previsto per l’assegnazione e che gli assegnatari non abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell’alloggio. E’ ammesso un solo cambio nell’arco di 5 anni, salvo l’insorgere di situazioni gravi e imprevedibili.
La legge regionale prevede un programma di mobilità, a seguito di bando di concorso, cui possono partecipare i legittimi assegnatari non inadempienti alle norme contrattuali.
Il bando viene approntato dai Comuni d’intesa con l’Ater.
Il subentro nel contratto di locazione è possibile nei seguenti casi:
- morte dell’assegnatario
- separazione o divorzio, secondo le indicazioni della sentenza
In tutti questi casi il componente del nucleo familiare a cui spetta il diritto al subentro deve fare una richiesta all’Ater. allegando autocertificazione relativa al possesso dei requisiti.
In caso di separazione occorre anche copia della decisione del Giudice, cui l’Ater. si adeguerà nel volturare il contratto.